Art. 5.
(Norme relative ad altre competenze professionali).

      1. Restano ferme le norme relative alle altre competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, contenute nel regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, nel regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, nella legge 2 marzo 1949, n. 144, nella legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, e in ogni altra disposizione vigente in materia.